Ordinanza dirigenziale n.37 del 2023

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Divieto di utilizzo di petardi, botti, e artifici pirotecnici sul territorio comunale.

Data:

29 Dicembre 2023

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Descrizione

IL SINDACO
Premesso che l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che i Sindaci possono adottare ordinanze contingibili e urgenti per tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano e per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti;
Considerato che è sempre più diffusa tra i cittadini la consuetudine di utilizzare in particolare la notte di capodanno il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
Atteso che, ogni anno, a livello nazionale e locale, si verificano infortuni anche di grave entità, causati alle persone dall’utilizzo di similari prodotti;
Premesso che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di semplici petardi di libera vendita, di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
Rilevato che l’esplosione di tali prodotti, seppur rientranti nell’ambito di tradizioni e abitudini consolidate, si rilavano dannosi e provocano notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali domestici e a tutti quelli che vivono nell’ambiente urbano, poiché il fragore di tali botti cagiona gravi pregiudizi sotto il profilo del benessere fisico ed etologico;
Visto che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dare luogo a denotazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;
Dato Atto che, l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è stato causa di disaggio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini soprattutto per l’uso incontrollato e spesso in violazione delle norme in materia;
Rilevato che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di
vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratta di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita ed in particolare il dispositivo di cui all’art. 703 C.P. nonché l’art. 57 del TULPS approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
Vista la Legge n. 689/1981;
Vista la Legge n. 125/2008 e la legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 05/08/2008 ed in particolare l’art. 1 “incolumità pubblica e sicurezza urbana”;
Visti gli artt. 7bis e 50 co. 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto, prescindendo dalle norme penali e quelle contenute nel TULPS, che comunque sono vigenti ed applicabili al netto dei provvedimenti contingibili ed urgenti idonei a tutelare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti che con il presente provvedimento si intendono garantire;
ORDINA
Dal 30 dicembre 2023 e sino al 6 gennaio 2024 compreso, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari;
La violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di importo compreso da €. 500,00 ad €. 5.000,00. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12, co. 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20, 5° comma, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali ed ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa legge 689/1981;
Dare atto che ai sensi dell’art. 703 del C.P. “chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino un mese”, prescrizioni confermate nell’ambito del TULPS.
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio e con standard di immediata visibilità dandone, inoltre, massima diffusione attraverso
il sito internet del Comune. Al fine dell’esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a: – Comando di Polizia Municipale di Prizzi; – Stazione Carabinieri di Prizzi;
Contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale.
IL SINDACO
Prof.ssa Antonina Comparetto

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Pagina aggiornata il 29/12/2023, 18:19